In Tribunale
Procedimento ed effetti. L'adozione del maggiorenne straniero
Procedimento
La domanda di adozione si propone al presidente del tribunale del luogo dove l’adottante ha la residenza;
Devono essere prestati i consensi dell’adottante e dell’adottando e gli assensi dei soggetti interessati;
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Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
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se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
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se l’adozione conviene all’adottando;
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Il tribunale, sentito il pubblico ministero, pronuncia una sentenza con cui decide di far luogo o non far luogo all’adozione (la sentenza può essere impugnata davanti alla corte di appello dall’adottante, dal pubblico ministero e dall’adottando entro 30 giorni dalla comunicazione);
Il provvedimento di adozione viene trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
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Effetti
L’adottato:
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assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio: questo effetto è tuttavia derogabile;
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conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine;
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non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante;
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acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante.
L’adottante:
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non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato;
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non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato.
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Gli effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione.
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Adozione maggiorenne straniero
Permesso di soggiorno e cittadinanza:
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A seguito di adozione, il cittadino straniero in quanto familiare di cittadino italiano ai sensi dell’art. 19 c. 2 lett c), può ottenere la carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs 30/2007;
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Decorsi cinque anni di residenza sul territorio italiano, il cittadino straniero adottato da cittadino italiano ha diritto all’ottenimento della cittadinanza italiana (art. 9 c. 1 L. 91/92).
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