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In Tribunale

Procedimento ed effetti. L'adozione del  maggiorenne straniero

Procedimento

La domanda di adozione si propone al presidente del tribunale del luogo dove l’adottante ha la residenza;

Devono essere prestati i consensi dell’adottante e dell’adottando e gli assensi dei soggetti interessati;

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Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

  • se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

  • se l’adozione conviene all’adottando;

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Il tribunale, sentito il pubblico ministero, pronuncia una sentenza con cui decide di far luogo o non far luogo all’adozione (la sentenza può essere impugnata davanti alla corte di appello dall’adottante, dal pubblico ministero e dall’adottando entro 30 giorni dalla comunicazione);

Il provvedimento di adozione viene trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

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Effetti

L’adottato:

  • assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio: questo effetto è tuttavia derogabile; 

  • conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine;

  • non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante;

  • acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante.

 

L’adottante:

  • non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato;

  • non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato.

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Gli effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione.

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Adozione maggiorenne straniero

Permesso di soggiorno e cittadinanza:

  • A seguito di adozione, il cittadino straniero in quanto familiare di cittadino italiano ai sensi dell’art. 19 c. 2 lett c), può ottenere la carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs 30/2007;

  • Decorsi cinque anni di residenza sul territorio italiano, il cittadino straniero adottato da cittadino italiano ha diritto all’ottenimento della cittadinanza italiana (art. 9 c. 1 L. 91/92).

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